Pillole sulla protezione internazionale e sulla situazione italiana

Poco informati sulla questione rifugiati e sulle misure di protezione internazionale? Cosa prevedono? E nell’Italia post-Decreto Sicurezza, quali saranno le conseguenze? Qui tutto quello che c’è da sapere.

CHI È IL RICHIEDENTE ASILO?

Richiedente asilo è colui che, avendo lasciato il proprio paese, chiede il riconoscimento dello status di rifugiato o altre forme di protezione internazionale.

IL RIFUGIATO?

Il rifugiato è una persona che «temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese». (Convenzione di Ginevra delle Nazioni Unite del 1951).

ALTRE FORME DI PROTEZIONE

Per altre forme di protezione internazionale in Italia s’intende al momento solo la protezione sussidiaria, ovvero lo status che ricorre quando il cittadino straniero non possiede i requisiti per essere riconosciuto “rifugiato”, ma sussistono, in ogni caso, fondati motivi di ritenere che un suo ritorno nel Paese di origine comporterebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

COS’È SUCCESSO CON IL DECRETO SICUREZZA?

Con il Decreto Sicurezza (DL n. 113/2018) è stata eliminata la protezione umanitaria, ovvero quel tipo di protezione accordata a chi risultava essere particolarmente vulnerabile sotto il profilo medico, psichico o sociale o a chi dimostrava che in caso di rimpatrio avrebbe potuto subire violenze o maltrattamenti.

E ORA?

Al suo posto, in caso di mancato accoglimento della domanda di protezione internazionale, al richiedente può essere concesso un permesso per protezione speciale, in caso di gravi condizioni di salute, calamità nel paese d’origine, atti di particolare valore civile o per altri casi speciali, come lo sfruttamento sul lavoro.

COSA COMPORTA IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE?

Il soggetto a cui viene riconosciuta la protezione internazionale ottiene:

– un permesso di soggiorno per un periodo di cinque anni, rinnovabile;
– accesso allo studio e all’occupazione;
– accesso al servizio sanitario nazionale e alle prestazioni assistenziali Inps;
– un documento di viaggio analogo al passaporto;
– diritto al ricongiungimento familiare.

Il rifugiato, inoltre, a differenza del beneficiario della protezione sussidiaria, può richiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza in Italia (anziché dopo 10 anni, come previsto dalla disciplina generale per un soggetto extracomunitario).

IL DECRETO SICUREZZA BIS (DL n. 53/2019) PREVEDE MODIFICHE IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE?

Non specificamente in tema di protezione internazionale, però ha predisposto numerose novità in materia di salvataggio dei migranti in mare. In particolare, nell’art. 1 del decreto si stabilisce che il Ministro dell’Interno «può limitare o vietare l’ingresso il transito o la sosta di navi nel mare territoriale» per ragioni di ordine e sicurezza, ovvero quando si presuppone che sia stato violato il testo unico sull’immigrazione. Appare una evidente invasione di aree di competenza appartenenti al Ministero dei Trasporti e alle Procure della Repubblica. È competenza infatti del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture autorizzare l’entrata di una nave in un porto italiano, inoltre è compito delle Procure e quindi del Ministero della Giustizia aprire un’indagine per un’ipotesi di reato di tipo penale come il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. All’articolo 2 si prevede una sanzione che va da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro per il comandante, l’armatore e il proprietario della nave “in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane” imposto dal ministro dell’Interno.

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