Ieri, 8 agosto 2019, il Capo dello Stato ha promulgato la legge di conversione del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, il cd. Decreto Sicurezza Bis, ed ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato, della Camera dei Deputati e al Presidente del Consiglio, sollevando varie perplessità costituzionali nel merito. Vediamo alcuni dei punti più delicati riguardanti in particolare il tema immigrazione.
La cd. legge sulla sicurezza prevede nuove regole in tema di lotta all’immigrazione clandestina, conferendo al Ministro dell’Interno, previo coordinamento con quello della Difesa e dei Trasporti, il potere di negare il transito o la sosta nel mare territoriale di navi «per motivi di ordine e sicurezza», oppure quando si concretizzino violazioni delle leggi contro l’immigrazione irregolare. Ai capitani delle navi che disobbediscono all’ordine dei ministri italiani possono essere inflitte multe fino a un milione di euro oltre al sequestro della imbarcazione e ad eventuali sanzioni penali quando il fatto configura reato (es. favoreggiamento dell’immigrazione clandestina).
Le perplessità di diritto
Alla luce di molteplici convenzioni e trattati internazionali l’Italia è tenuta a garantire il salvataggio in mare e l’accompagnamento presso il porto sicuro più vicino di chiunque si trovi in situazione di pericolo in mare [vd. la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS- Safety of Life at Sea, Londra, 1974), la Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR- International Convention on Maritime Search and Rescue, Amburgo, 1979), la Convenzione ONU sul Diritto del Mare (UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay, 1982)].
Tale framework normativo, inoltre, stabilisce che il principio di salvataggio in mare sia vincolante tanto per i singoli comandanti di navi, tanto per gli Stati aderenti. L’unico limite a questo principio è costituito da eventuali situazioni di pericolo per la nave chiamata ad eseguire il salvataggio (es. maltempo).
Anche a livello di legislazione nazionale l’art. 1158 del Codice della Navigazione prevede il reato di “Omesso salvataggio in mare” e non contempla eccezioni sulla base dello status legale dei naufraghi.
Infine, sorge spontaneo il dubbio su come vengano ponderati gli eventuali rischi connessi con il transito e la sosta della nave a cui negare l’accesso. Infatti all’interno della stessa possono esservi richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, bambini, e negando l’attracco o il salvataggio a terra si lederebbero alcuni dei più basici diritti internazionali in tema di immigrazione (vd. inter alia, Convenzione di Ginevra e legislazione italiana in materia di tutela internazionale del migrante e la Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia delle Nazioni Unite).
Rispetto al decreto legge originario, il Parlamento ha aumentato di venti volte il massimale relativo alle multe contro i capitani delle navi che non si conformano all’ordine ministeriale. Come ha sottolineato il Capo dello Stato, non si capisce cosa giustifichi un valore tanto elevato. Ancora una volta, verrebbe quindi leso il principio costituzionale di proporzionalità tra illecito/reato e risposta dell’ordinamento.
Per approfondimenti:
https://www.diritto.it/il-fenomeno-migratorio-e-l-obbligo…/…
https://www.valigiablu.it/decreto-sicurezza-bis-salvini-c…/…
https://www.quirinale.it/elementi/32100
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